Art. 19.
(Comparizione personale delle parti).

      1. Le parti devono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.
      2. Se il ricorrente non si presenta, la domanda di cui all'articolo 18 non ha effetto.
      3. Se non si presenta la persona nei confronti della quale il provvedimento è richiesto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.